Art. 1.
(Nuovi termini in materia di scomparsa di persona in caso di gravi calamità naturali).

      1. All'articolo 60 del codice civile è aggiunto, in fine, il seguente numero:

      «3-bis) quando alcuno è scomparso in occasione di calamità naturali e non si hanno più notizie di lui, dopo un anno dal giorno dell'evento o, se il giorno non è conosciuto, dopo un anno dalla fine del mese, o, se neppure il mese è conosciuto, dalla fine dell'anno in cui l'evento stesso è avvenuto».

      2. All'articolo 727 del codice di procedura civile, dopo il primo comma è inserito il seguente:

      «Nel caso in cui la scomparsa riguardi alcuno coinvolto in calamità naturali, di cui all'articolo 60, numero 3-bis), del codice civile, il termine previsto per far pervenire al tribunale eventuali notizie dello scomparso è di due mesi dalla data dell'ultima pubblicazione».